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IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

SIETE TORNATI DALLE VACANZE E SIETE INSODDISFATTI E VI SENTITE BEFFATI? AVETE SUBITO IL DANNO DA VACANZA ROVINATA.

Il danno da vacanza rovinata va identificato con il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. Il mancato godimento della vacanza legittima, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto e la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. L’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni deve essere non di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c.

E’ un danno non patrimoniale, diverso dal vero e proprio danno patrimoniale, che è una perdita economica per la quale il turista ha diritto al rimborso.
Un esempio: Un turista potrebbe aver perso la coincidenza a causa del ritardo del primo volo ed essere stato costretto ad acquistare un altro biglietto aereo e pagare una notte in albergo.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste nel disagio psicologico, nello stress e nel turbamento che il turista subisce e si concreta nel fatto di non aver potuto godere appieno  della vacanza, in termini di piacere, svago, riposo, a causa del mancato adempimento totale o parziale delle promesse contenute nel pacchetto turistico. In altre parole “vi deve essere un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti ed acquistati, con conseguente delusione per un viaggio o una vacanza che ha tradito le attese del consumatore” (Cass. civ. 11 maggio 2012 n. 7256).

Chi deve risarcire il danno?

L’organizzatore (tour operator) ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità (articolo 43 del Codice del Turismo).

Ma se viene provato che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a loro non imputabile, il tour operator ed il venditore non sono tenuti al risarcimento.

Come si ripartiscono le responsabilità del tour operator e del venditore?

Il venditore è contrattualmente responsabile per l’inesatta esecuzione delle prestazioni alle quali si è personalmente obbligato in forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio. Inoltre ha un obbligo di controllo sulla scelta del tour operator da consigliare.

Il tour operator, invece è chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista consumatore viene alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non gode, o gode in maniera differente, dei servizi acquistati.

Cosa devi fare per ottenere il risarcimento?

Il primo passo è il reclamo, contenente la descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi acquistati, che deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza (articolo 49 del Codice del Turismo).

Tuttavia, secondo la legge, il reclamo va inviato quanto prima (e quindi anche durante la permanenza) affinché l’organizzatore possa eventualmente porre rimedio ai disagi.
Se il turista non vede accolte le sue richieste, può avviare un’azione giudiziaria per far valere i suoi diritti.

Bisogna allegare delle prove fotografiche relative alle carenze o ai disagi lamentati (per esempio, piscina sporca, camere d’albergo non pulite e/o con difetti, strutture danneggiate, ecc.).

Cerca i nominativi ed i dati di altri ospiti della struttura per poter ottenere delle testimonianze qualora ve ne fosse bisogno.

Invia un reclamo al tour operator di riferimento ed all’agenzia di viaggi tramite email, PEC o raccomandata.

 

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA