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LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DOPO IL 28 FEBBARIO 2023

La separazione consensuale è la via da preferire, trovare un accordo che possa far combaciare le nuove esigenze delle parti e dei figli, creare un nuovo assetto economico e di vita, per ricreare una diversa armonia nella famiglia separata è compito dell'avvocato che ti segue; all'ascolto attento delle tue esigenze e problematiche seguono i consigli su ciò che è realistico poter ottenere, delineare un quadro della situazione, poi il contatto successivo con il collega della controparte e l'inizio delle trattative, volte a raggiungere un piano concordato comune.

Diverse volte mi è stato chiesto se è possibile avere un unico avvocato per le parti, per lo più per risparmiare sulla parcella; lo trovo possibile solo quando c’è già un accordo di base, l’avvocato deve informare le parti dei diritti di ognuno e dei possibili scenari futuri, compreso il fatto che in caso di disaccordi futuri, più frequenti di quello che si possa immaginare, l’avvocato che ha seguito entrambi non potrà essere il legale di una sola parte. Ecco perché sconsiglio in genere tale scelta.

Se le parti lo desiderano possono rinunciare all'incontro col giudice, attualmente non è più necessario, si tratta di un momento emotivamente stressante che la Riforma Cartabia ha eliminato, con lo scopo di snellire la procedura, se ci sono dei minori interviene anche il Pubblico Ministero che dà il nulla osta, dopodichè viene emessa la sentenza. Dopo 6 mesi è possibile divorziare. E' possibile con la Riforma chiedere separazione e divorzio in contemporanea, chiedendolo negli atti introduttivi? Secondo alcuni tribunali italiani lo è, secondo altri sarebbe possibile solo in caso di separazione e divorzio giudiziali, cioè in causa quando non si raggiunge l'accordo. Cominciano dunque le prime perplessità sulla nuova procedura.

Se vuoi saperne di più sui particolari tecnici ti invito a proseguire la lettura.

La Riforma Cartabia, ha apportato diverse modifiche al Codice di procedura civile, compresi alcuni aspetti procedurali della separazione consensuale, disciplinata dall'art. 473 bis.51 , articolo inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del Codice di Procedura civile, che disciplina le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Ai procedimenti pendenti prima di tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (vecchia procedura).

Dal 28 febbraio 2023  la domanda di separazione personale dei coniugi si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso dovrà essere sottoscritto anche dalle parti; le parti potranno avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ma dovranno farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando eventuali documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché saranno tenuti a depositare eventuali provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

A seguito del deposito del ricorso, il presidente fisserà l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, non più il Presidente del Tribunale, e disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti, che non si vogliono riconciliare, il giudice rimette la causa in decisione.

Una volta ottenuta la sentenza di separazione, altra differenza, non più l’omologa, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, altre due possibilità già previste dal vecchio ordinamento, di cui si parlerà in altro scritto.

C'è da aggiungere che il nuovo articolo 473 bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti potranno proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali domande, però, saranno improcedibili fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sarà passata in giudicato. Come leggere tale articolo? A Distanza di pochi mesi vi sono già delle difformità tra tribunali italiani: mentre Milano, Genova e Vercelli si sono uniformati al cumulo anche in caso di separazione e divorzio consensuali, Firenze  bari dissentono; difatti per questi ultimi l’art. 473-bis 51 non richiama espressamente l’art. 473-bis 49 (sul cumulo contenzioso), ma l’art. 473-bis 47, dunque si potrebbe ottenere il cumulo tra richiesta di separazione e divorzio solo per separazione e divorzio giudiziali.

Stefania Lucchi, proprietà intellettuale riservata ex lege.

La separazione consensuale è la via da preferire, trovare un accordo che possa far combaciare le nuove esigenze delle parti e dei figli, creare un nuovo assetto economico e di vita, per ricreare una diversa armonia nella famiglia separata è compito dell'avvocato che ti segue; all'ascolto attento delle tue esigenze e problematiche seguono i consigli su ciò che è realistico poter ottenere, delineare un quadro della situazione, poi il contatto successivo con il collega della controparte e l'inizio delle trattative, volte a raggiungere un piano concordato comune.

Diverse volte mi è stato chiesto se è possibile avere un unico avvocato per le parti, per lo più per risparmiare sulla parcella; lo trovo possibile solo quando c’è già un accordo di base, l’avvocato deve informare le parti dei diritti di ognuno e dei possibili scenari futuri, compreso il fatto che in caso di disaccordi futuri, più frequenti di quello che si possa immaginare, l’avvocato che ha seguito entrambi non potrà essere il legale di una sola parte. Ecco perché sconsiglio in genere tale scelta.

Se le parti lo desiderano possono rinunciare all'incontro col giudice, attualmente non è più necessario, si tratta di un momento emotivamente stressante che la Riforma Cartabia ha eliminato, con lo scopo di snellire la procedura, se ci sono dei minori interviene anche il Pubblico Ministero che dà il nulla osta, dopodichè viene emessa la sentenza. Dopo 6 mesi è possibile divorziare. E' possibile con la Riforma chiedere separazione e divorzio in contemporanea, chiedendolo negli atti introduttivi? Secondo alcuni tribunali italiani lo è, secondo altri sarebbe possibile solo in caso di separazione e divorzio giudiziali, cioè in causa quando non si raggiunge l'accordo. Cominciano dunque le prime perplessità sulla nuova procedura.

Se vuoi saperne di più sui particolari tecnici ti invito a proseguire la lettura.

La Riforma Cartabia, ha apportato diverse modifiche al Codice di procedura civile, compresi alcuni aspetti procedurali della separazione consensuale, disciplinata dall'art. 473 bis.51 , articolo inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del Codice di Procedura civile, che disciplina le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Ai procedimenti pendenti prima di tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (vecchia procedura).

Dal 28 febbraio 2023  la domanda di separazione personale dei coniugi si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso dovrà essere sottoscritto anche dalle parti; le parti potranno avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ma dovranno farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando eventuali documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché saranno tenuti a depositare eventuali provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

A seguito del deposito del ricorso, il presidente fisserà l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, non più il Presidente del Tribunale, e disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti, che non si vogliono riconciliare, il giudice rimette la causa in decisione.

Una volta ottenuta la sentenza di separazione, altra differenza, non più l’omologa, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, altre due possibilità già previste dal vecchio ordinamento, di cui si parlerà in altro scritto.

C'è da aggiungere che il nuovo articolo 473 bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti potranno proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali domande, però, saranno improcedibili fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sarà passata in giudicato. Come leggere tale articolo? A Distanza di pochi mesi vi sono già delle difformità tra tribunali italiani: mentre Milano, Genova e Vercelli si sono uniformati al cumulo anche in caso di separazione e divorzio consensuali, Firenze  bari dissentono; difatti per questi ultimi l’art. 473-bis 51 non richiama espressamente l’art. 473-bis 49 (sul cumulo contenzioso), ma l’art. 473-bis 47, dunque si potrebbe ottenere il cumulo tra richiesta di separazione e divorzio solo per separazione e divorzio giudiziali.

Stefania Lucchi, proprietà intellettuale riservata ex lege.

La separazione consensuale è la via da preferire, trovare un accordo che possa far combaciare le nuove esigenze delle parti e dei figli, creare un nuovo assetto economico e di vita, per ricreare una diversa armonia nella famiglia separata è compito dell'avvocato che ti segue; all'ascolto attento delle tue esigenze e problematiche seguono i consigli su ciò che è realistico poter ottenere, delineare un quadro della situazione, poi il contatto successivo con il collega della controparte e l'inizio delle trattative, volte a raggiungere un piano concordato comune.

Diverse volte mi è stato chiesto se è possibile avere un unico avvocato per le parti, per lo più per risparmiare sulla parcella; lo trovo possibile solo quando c’è già un accordo di base, l’avvocato deve informare le parti dei diritti di ognuno e dei possibili scenari futuri, compreso il fatto che in caso di disaccordi futuri, più frequenti di quello che si possa immaginare, l’avvocato che ha seguito entrambi non potrà essere il legale di una sola parte. Ecco perché sconsiglio in genere tale scelta.

Se le parti lo desiderano possono rinunciare all'incontro col giudice, attualmente non è più necessario, si tratta di un momento emotivamente stressante che la Riforma Cartabia ha eliminato, con lo scopo di snellire la procedura, se ci sono dei minori interviene anche il Pubblico Ministero che dà il nulla osta, dopodichè viene emessa la sentenza. Dopo 6 mesi è possibile divorziare. E' possibile con la Riforma chiedere separazione e divorzio in contemporanea, chiedendolo negli atti introduttivi? Secondo alcuni tribunali italiani lo è, secondo altri sarebbe possibile solo in caso di separazione e divorzio giudiziali, cioè in causa quando non si raggiunge l'accordo. Cominciano dunque le prime perplessità sulla nuova procedura.

Se vuoi saperne di più sui particolari tecnici ti invito a proseguire la lettura.

La Riforma Cartabia, ha apportato diverse modifiche al Codice di procedura civile, compresi alcuni aspetti procedurali della separazione consensuale, disciplinata dall'art. 473 bis.51 , articolo inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del Codice di Procedura civile, che disciplina le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Ai procedimenti pendenti prima di tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (vecchia procedura).

Dal 28 febbraio 2023  la domanda di separazione personale dei coniugi si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso dovrà essere sottoscritto anche dalle parti; le parti potranno avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ma dovranno farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando eventuali documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché saranno tenuti a depositare eventuali provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

A seguito del deposito del ricorso, il presidente fisserà l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, non più il Presidente del Tribunale, e disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti, che non si vogliono riconciliare, il giudice rimette la causa in decisione.

Una volta ottenuta la sentenza di separazione, altra differenza, non più l’omologa, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, altre due possibilità già previste dal vecchio ordinamento, di cui si parlerà in altro scritto.

C'è da aggiungere che il nuovo articolo 473 bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti potranno proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali domande, però, saranno improcedibili fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sarà passata in giudicato. Come leggere tale articolo? A Distanza di pochi mesi vi sono già delle difformità tra tribunali italiani: mentre Milano, Genova e Vercelli si sono uniformati al cumulo anche in caso di separazione e divorzio consensuali, Firenze  bari dissentono; difatti per questi ultimi l’art. 473-bis 51 non richiama espressamente l’art. 473-bis 49 (sul cumulo contenzioso), ma l’art. 473-bis 47, dunque si potrebbe ottenere il cumulo tra richiesta di separazione e divorzio solo per separazione e divorzio giudiziali.

Stefania Lucchi, proprietà intellettuale riservata ex lege.

 

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DOPO IL 28 FEBBARIO 2023