Pubblicazioni
LA CAUSA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DOPO LA RIFORMA CARTABIA
LA CAUSA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DOPO LA RIFORMA CARTABIA
Il 28 febbraio 2023 è entrata in vigore la legge Cartabia, che ha modificato il processo civile, comprese le procedure in materia di diritto di famiglia.
La “rivoluzione” principale consiste nei tempi molto più ridotti rispetto al passato, se prima una causa di separazione poteva durare 3-4 anni o più, a seconda dei tribunali, oggi i tempi sono dimezzati. Non è poco! La lunga durata delle cause di separazione spesso faceva da deterrente e si finiva per accettare e sottoscrivere condizioni in sede consensuale, quando sarebbe stato meglio lottare di più, salvo poi pentirsi spesso in sede di divorzio. Fermo restando che quella di trovare un accordo è sempre la via da preferire, a volte è doveroso non soggiacere a richieste avversarie esose o infondate, anche perchè col divorzio breve introdotto dalla legge n.55/2015 quest’ultimo si può richiedere dopo soli sei mesi e in un così breve lasso di tempo spesso non c’è alcuna variazione nelle condizioni economiche o nello stile di vita della ex coppia e difficilmente si potranno richiedere modifiche. Ecco perché curare la separazione al meglio e scrupolosamente è d’obbligo, affidarsi a professionisti con esperienza nel settore, combattere anziché soccombere è consigliabile, quando non è possibile una trattativa equa.
Alcuni aspetti tecnici: se nella separazione ci sono richieste di contributo economico o sono coinvolti figli minori, vanno depositati non solo la denuncia dei redditi degli ultimi tre anni, ma anche la documentazione che attesti la titolarità dei diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché quote sociali, inoltre gli estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Se vi sono figli minori è necessario depositare un piano genitoriale minuzioso, in cui descrivere le abitudini del minore, gli hobbies e gli sport praticati, giorni e orari degli stessi, tempo trascorso coi nonni, zii, amici , modalità di gestione attuate durante le vacanze, ecc…
Dal deposito del ricorso in Tribunale alla prima udienza non devono passare più di 90 giorni; nel frattempo ci sarà uno scambio di atti tra le parti con tempi ravvicinati, le parti dovranno portare fin dal primo atto difensivo ogni prova possibile, ogni documento e richiesta, in modo da giungere all’udienza con la conoscenza approfondita della situazione personale ed economica delle parti. All’udienza i coniugi devono comparire personalmente, a meno che non ci siano gravi e comprovati motivi, nel qual caso verrà fatto un breve rinvio. La mancata presenza non giustificata può influire sulla liquidazione delle spese legali, insomma se il giudice ritiene opportuno l’assente ingiustificato potrebbe ritrovarsi a pagare tutte o parte delle spese legali avversarie, oltre alle proprie. Il giudice durante l’udienza decide se ammettere le prove richieste dalle parti, in tal caso programma un calendario, fissando un’udienza per assumere le prove entro 90 giorni oppure se ritiene la causa già pronta per la decisione chiede alle parti di precisare le conclusioni, trattiene la causa in decisione fissando l’udienza per la rimessione della causa in decisione, nel frattempo le parti potranno scambiarsi gli atti difensivi conclusivi, le c.d. comparse conclusionali, poi la sentenza verrà emessa entro 60 giorni.
Nella prima udienza il giudice deciderà in merito ai provvedimenti urgenti e temporanei, che non possono per la natura delle problematiche trattate attendere la fine del processo, ossia l’assegno di mantenimento temporaneo, affidamento e collocazione temporanei dei figli, tempi e orari di visita dei genitori, suddivisione delle spese straordinarie, provvedimenti che il giudice può modificare durante il corso della causa in presenza di eventi successivi o nuovi accertamenti istruttori. Contro tali provvedimenti si può presentare reclamo alla Corte d’Appello entro 10 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza.
In presenza di un danno imminente e irreparabile o quando convocare le parti potrebbe compromettere l’efficacia dei provvedimenti, il Presidente del Tribunale o il giudice delegato da lui, acquisite informazioni sommarie, può in ogni momento successivo al deposito del ricorso adottare con un decreto provvisoriamente esecutivo le misure necessarie, nello stesso decreto il giudice fissa un’udienza entro 15 giorni per confermare, modificare o revocare i provvedimenti presi.
Dai 12 anni di età i minori devono essere sentiti in udienza, valutando le loro opinioni in base all’età e alla maturità. L’ascolto, nelle cause da me seguite, non è un momento facile per minori e genitori, ma il Presidente ha sempre svolto tale compito con sensibilità, mettendo i minori il più possibile a loro agio.
Argomento scottante: rifiuto del minore a incontrare un genitore; l’art. 473 bis 6 cpc prevede che il giudice intervenga ascoltando il minore, indagando sulle cause del rifiuto e potendo abbreviare i tempi del processo. Il giudice può anche intervenire quando un genitore ostacola il mantenimento di un rapporto equilibrato tra il minore e l’altro genitore oppure la conservazione di rapporti parentali significativi con ascendenti e parenti.
Violazione degli obblighi da parte di un genitore: il giudice in caso di gravi inadempienze da parte di un genitore o di atti che arrechino pregiudizio al minore può modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente. Le sanzioni sono l’ammonimento, il pagamento di una somma di denaro, una sanzione amministrativa pecuniaria e il risarcimento del danno a favore dell’altro genitore. Esistevano già queste sanzioni, vediamo se i giudici ne faranno buon uso in pochi ma conclamati casi.
Pagamento diretto mantenimento dal datore di lavoro: una volta che l’istanza è stata notificata al coniuge obbligato e al datore di lavoro, quest’ultimo sarà tenuto a trattenere l’intero importo dell’assegno di mantenimento dalla retribuzione dell’obbligato a partire dal mese successivo alla notifica e a pagarlo direttamente al beneficiario.
Per ottobre 2024 è previsto l’inserimento di un Tribunale della Famiglia.
Vi è un’amplificazione del potere decisionale del giudice, più strumenti a disposizione della difesa, una diminuzione della durata del processo. Vedremo come i tribunali sapranno rispondere a queste modifiche di legge.
Stefania Lucchi, proprietà intellettuale riservata ex lege.