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CHI PAGA IN CASO DI MALASANITA'?

Gli errori diagnostici o terapeutici di medici o ausiliari (anche se non dipendenti dalla struttura sanitaria, sono cioè i soggetti di cui la struttura si avvale, infermieri, oss, ecc…) possono provocare lesioni al paziente o addirittura la morte, in questo caso chi ne è responsabile? In base alla legge Gelli – Bianco del 2017 tecnicamente, il medico e la struttura sanitaria in cui opera sono «co-obbligati in solido», cioè il paziente o i suoi familiari ed eredi (in caso di decesso) hanno la possibilità di chiedere il risarcimento ad uno di questi soggetti o a entrambi, nonché alle loro assicurazioni. Il medico può aver sbagliato per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione delle linee guida previste in materia specialistica e delle buone prassi (best practices) dettate dalla scienza; ma sono ugualmente responsabili anche la struttura, pubblica o privata, in cui il medico opera, e le rispettive assicurazioni. In concreto, l’impresa assicuratrice è, per sua natura, quasi sempre solvibile; in seconda battuta c’è la struttura sanitaria (un ospedale rientrante nell’azienda sanitaria locale o cliniche e case di cura private), e da ultimo il medico, che dovrebbe rispondere con il suo patrimonio personale, che potrebbe non essere sufficiente, salvo il diritto di rivalsa. A tale scopo anche i medici stipulano polizze assicurative atte a coprirli in caso di richieste danni o rivalse. La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale, in pratica la differenza tra i due tipi di responsabilità consiste nel fatto che nella prima forma è la struttura a dover dimostrare la propria estraneità agli addebiti mossi dal danneggiato, mentre nella seconda forma è il paziente a dover dimostrare l’esistenza del fatto illecito e dei danni che ne sono derivati. Dunque la prima via risulta più semplice per il danneggiato. La prescrizione è di 10 anni per la prima e 5 per la seconda; esiste anche il “contratto ospedaliero”, che si presume stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria al momento del ricovero, anche se soltanto in regime di day hospital. La scelta del soggetto contro cui agire per ottenere il risarcimento dei danni è condizionata anche dalla tipologia dell’illecito. Riassumendo, ai fini del risarcimento dei danni, la responsabilità CIVILE del medico e della struttura sanitaria in cui opera sono concorrenti, non alternative tra loro. Quindi, il paziente danneggiato potrà agire nei confronti di entrambi, a livello PENALE per i reati configurabili (i più frequenti sono l’omicidio e le lesioni colpose, ma non solo) risponderà esclusivamente l’autore dell’illecito, perché la responsabilità penale è personale.

CHI PAGA IN CASO DI MALASANITA'?